L’errore in UNICO non ostacola la rivalutazione delle partecipazioni
La violazione potrebbe però essere sanzionata per un importo che va da 258 a 2065 euro
L’art. 7 comma 2 lett. dd) - gg) del DL 13 maggio 2011 n. 70 (conv. L. 106/2011) aveva nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, prevista dall’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2011 da parte di soggetti non imprenditori.
Tale rideterminazione del costo fiscale era subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva, sull’intero valore periziato, pari al 4% o al 2%, a seconda che si tratti di partecipazioni “qualificate” o “non qualificate”.
In merito, si ricorda che, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004 n. 35 (§ 2), l’opzione ...
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