Revisione degli enti locali più grandi, chiarimenti dal Ministero dell’Interno
In materia di revisione degli enti locali, con un comunicato stampa di oggi, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, nel riportare il testo del comma 2-bis dell’art. 234 del DLgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. m) del DL n. 174/2012 – in base al quale, per poter potenziare l’attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso Province, Città metropolitane, Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli Capoluogo di Provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, venga designato dal Prefetto e sia scelto, di concerto, dai Ministri dell’Interno e dell’Economia tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri – segnala che i successivi commi 3 e 4 del citato art. prevedono, rispettivamente, che:
- i rappresentanti dei Ministeri vengono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l’espletamento dell’incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DL, saranno stabiliti tali requisiti professionali e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lett m);
- la disposizione di cui al comma 1, lett. m) si applica a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto. (Redazione)
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