Limiti al contante, violazioni comunicate solo alle Ragionerie dello Stato
A chiarirlo è una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Le comunicazioni relative alle violazioni dei limiti all’utilizzo del denaro contante (degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore), ex art. 51 del DLgs. 231/2007, devono essere inviate alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio, le quali provvederanno a trasmettere le comunicazioni medesime alla Guardia di Finanza.
A risolvere definitivamente il dubbio circa la necessità o meno di una duplice comunicazione da parte dei soggetti obbligati è stata la nota 3 ottobre 2012 prot. n. 77009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro – Direzione V).
L’art. 12 comma 11 del DL 201/2011 convertito aveva integrato l’art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007, stabilendo che i destinatari del DLgs. 231/2007 (e, quindi, ...
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