Esclusi dalla base imponibile IVA gli sconti concessi dai rivenditori auto
La cessione deve essere prevista contrattualmente e l’aliquota IVA non deve essere superiore a quella del bene venduto
I rivenditori di auto spesso concedono, all’atto della vendita dei veicoli, alcuni sconti, consistenti in beni (ad esempio, pneumatici) o in servizi (ad esempio, tagliandi) concessi gratuitamente.
Al fine di individuare il trattamento IVA di tali “sconti”, occorre, tuttavia, distinguere tra beni e servizi.
I beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono sono esclusi dalla base imponibile alla duplice condizione, stabilita dall’art. 15, comma 1, n. 2) del DPR 633/72, che:
- la cessione sia prevista dalle originarie condizioni contrattuali;
- non riguardi beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella dei beni alla cui vendita sono collegati.
Ancorché esclusi dalla base di commisurazione dell’imponibile, in fattura deve essere indicato il loro valore ...
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