Attività marginali «compatibili» con l’esercizio delle attività agricole
È una delle precisazioni contenute nel «Decreto crescita 2.0»
Il comma 8 dell’art. 36 del DL n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 (“Decreto crescita 2.0”) introduce una modifica al DLgs. n. 99/2004 che definisce la figura della società agricola professionale.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. n. 99/2004 sono società agricole quelle che:
- hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c.;
- contengono nella propria ragione o denominazione sociale l’indicazione di “società agricola”.
Si ricorda che le attività di cui all’art. 2135 c.c. sono quelle il cui esercizio connota e definisce la figura dell’imprenditore agricolo. Ai sensi del primo comma della citata disposizione, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
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