Limiti alla domanda di concordato semplificato con riserva
Necessario preservare l’immediatezza e l’attualità del rapporto tra la composizione negoziata e lo strumento liquidatorio
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 (CCII) non è annoverabile tra le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza autonome e direttamente accessibili al debitore, ma costituisce uno strumento speciale e residuale, utilizzabile esclusivamente all’esito della composizione negoziata e solo ove l’esperto abbia attestato che le trattative, avviate in presenza di concrete prospettive di risanamento e condotte secondo correttezza e buona fede, non abbiano consentito il raggiungimento delle soluzioni ex art. 23 commi 1 e 2 lett. a) e b) del CCII.
Il collegamento tra i due istituti non si esaurisce nella mera successione logica tra la composizione negoziata e il concordato semplificato, ma si estrinseca in un nesso funzionale, teleologico e cronologico che costituisce elemento strutturale della disciplina.
In tale prospettiva, il termine di 60 giorni ex art. 25-sexies comma 1 del CCII dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto ex art. 17 comma 8 del CCII, all’esito della composizione, assolve alla funzione di preservare l’immediatezza e l’attualità del rapporto tra il procedimento conclusosi infruttuosamente e lo strumento liquidatorio destinato a rappresentarne l’epilogo.
In tal senso, il decreto della Corte di Appello di Venezia n. 1395 del 23 luglio 2026 ha stabilito che la possibilità di accedere al concordato semplificato nella forma della domanda prenotativa non può essere interpretata nel senso di consentire un differimento del deposito della proposta e del piano tale da recidere o svuotare di contenuto il collegamento temporale che il legislatore ha inteso mantenere tra i due istituti.
Secondo i giudici, diversamente opinando, il termine speciale previsto dall’art. 25-sexies del CCII verrebbe ridotto a mero termine per la proposizione di una domanda prenotativa, risultando privo della funzione di assicurare l’effettiva continuità funzionale tra la conclusione della composizione negoziata e l’accesso al concordato semplificato.
L’art. 44 del CCII, pertanto, non può essere letto in termini tali da neutralizzare la disciplina speciale dettata dall’art. 25-sexies del CCII, ma deve operare entro i limiti di compatibilità imposti dalla natura e dalla funzione del concordato semplificato.
Tale interpretazione, d’altra parte, non priva di utilità l’istituto della domanda con riserva, né determina l’introduzione di una nuova ipotesi decadenziale, ovvero estende analogicamente una previsione eccezionale. Viene, infatti, definita la portata del requisito temporale previsto dall’art. 25-sexies del CCII alla luce della funzione assegnata dalla legge al concordato semplificato.
L’attività processuale che deve essere compiuta entro il limite temporale ex lege, quindi, deve tenere conto della natura eccezionale e residuale dell’istituto, destinato a costituire uno sbocco immediato della composizione negoziata infruttuosa, impedendo di attribuire alla domanda prenotativa l’effetto di differire, oltre il limite temporale previsto dalla norma, il perfezionamento dell’accesso alla procedura.
La domanda con riserva conserva la propria funzione tipica di legittimare una successiva integrazione documentale, ma non può operare in termini tali da alterare la fisionomia dell’istituto speciale disciplinato dall’art. 25-sexies del CCII, compromettendone la finalità acceleratoria.
Il termine di 60 giorni rappresenta un requisito di ammissibilità dell’accesso al concordato semplificato, coerente con la funzione di consentire una rapida liquidazione del patrimonio del debitore, una volta accertata l’impraticabilità delle soluzioni conservative della crisi.
In tal senso, anche la Relazione illustrativa del DLgs. 136/2024 (c.d. decreto correttivo-ter) evidenzia l’esigenza di preservare il collegamento tra composizione negoziata e concordato semplificato, che trova riscontro nella struttura complessiva della disciplina e nella funzione attribuita dal legislatore a tale strumento.
In definitiva, i giudici di Appello hanno rigettato l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce prevalenza alla disciplina generale della domanda con riserva senza considerare adeguatamente la specialità del concordato semplificato e la funzione del termine introdotto dal terzo correttivo del CCII al fine di preservare il collegamento tra la procedura negoziale e il successivo percorso liquidatorio (App. Genova 30 ottobre 2025).
È stata accolta, invece, l’opzione interpretativa che valorizza la specialità del concordato semplificato e preserva l’effettività del termine previsto dall’art. 25-sexies del CCII, evitando che lo stesso venga sostanzialmente privato di contenuto attraverso il ricorso alla domanda prenotativa.
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