Concordato semplificato con domanda anticipata e integrazione documentale
Anche se con tempistiche ridotte, il decreto correttivo-ter apre un dialogo tra imprenditore e tribunale
Con il DLgs. 136/2024, c.d. decreto correttivo-ter al DLgs. 14/2019 (CCII), restano sostanzialmente invariati la struttura e i requisiti del concordato semplificato, percorribile solo alla chiusura della composizione negoziata, anche se si riscontrano alcune novità non marginali.
In primis, l’imprenditore può presentare domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio quando l’esperto dichiara, nella relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede (senza alcun riferimento all’esito “non positivo” delle stesse) e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2, lettere a) e b) del CCII non sono praticabili (quindi, viene introdotto ex novo il riferimento anche al comma 2 lettera a), che ...
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