Ineludibile il confronto tra le parti nel licenziamento per superamento del comporto
Il principio di attenuazione dell’onere probatorio opera anche nell’ipotesi di tale licenziamento del lavoratore disabile
Con la sentenza n. 1589 dello scorso 10 settembre, il Tribunale di Messina arricchisce il già nutrito contenzioso concernente i profili discriminatori del licenziamento per superamento del comporto (art. 2110 c.c.), allineando la propria decisione ai principi di diritto espressi a livello nomofilattico e inaugurati dalla nota sentenza n. 9095/2023 della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, un lavoratore ricorreva in giudizio affinché venisse accertata la nullità del recesso, poiché indirettamente discriminatorio, intimato a causa di assenza per malattia, seguita da “numerosi ricoveri ospedalieri per sottoporsi a terapie conservative, sfociate poi nell’intervento finale di sostituzione protesica della testa del femore, con conseguente riabilitazione post operatoria”.
In particolare, ...
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