Adeguata verifica rafforzata nei casi di rischio elevato di riciclaggio
Ciò vale anche quando il cliente non è fisicamente presente e a fronte di prestazioni professionali con persone politicamente esposte
La normativa antiriciclaggio prevede che gli obblighi di adeguata verifica vengano assolti applicando, a seconda dei casi, misure ordinarie, semplificate o rafforzate. In particolare, ai sensi dell’articolo 28 del DLgs. 231/2007, il professionista deve adottare procedure di verifica più rigorose in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Per la determinazione del livello di rischio la norma non prevede regole specifiche, limitandosi ad indicare alcuni criteri generali (disposti dall’art. 20 del DLgs. 231/2007) da tenere in considerazione con riguardo al cliente (fra i quali la natura giuridica, il comportamento tenuto e l’area geografica di residenza) e all’operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale ...
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