Sicurezza in azienda, collaborazione più «propositiva» per il medico competente
Per la Cassazione, in ambito di valutazione rischi la sua responsabilità non può essere limitata alle attività in cui è coinvolto dal datore di lavoro
Con l’interessante sentenza n. 1856, depositata ieri, 15 gennaio 2013, la Cassazione è intervenuta in materia di sicurezza, tracciando alcuni parametri interpretativi circa il ruolo e l’attività svolta dal medico competente ai sensi del DLgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza), e stabilendo che l’eventuale mancato coinvolgimento da parte del datore di lavoro nell’adempimento di specifici obblighi in materia, come la valutazione dei rischi, non lo esclude dalla sanzionabilità penale qualora tali obblighi non siano assolti. Al contrario, il medico competente non può essere perseguito penalmente qualora dimostri di aver fornito, al datore di lavoro, i rilievi e i suggerimenti relativi alla valutazione dei rischi che interessano
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