Nell’immobiliare, costano cari i pagamenti «in nero»
Tale mezzo, come l’occultamento dei contratti preliminari, integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Al superamento delle prescritte soglie di punibilità, commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) l’amministratore di un’impresa che costruisce e vende immobili il quale, sulla base di fatture sottomanifestanti registrate nelle scritture contabili ed avvalendosi di mezzi fraudolenti rappresentati dal pagamento in nero di una parte del prezzo pattuito e dalla mancata registrazione dei contratti preliminari, indica nella dichiarazione annuale dei redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Lo precisa la Cassazione nella sentenza 16 gennaio 2013 n. 2292.
Nel caso di specie, l’amministratore di una società “immobiliare”, nella compravendita di una serie di villette, seguiva la seguente ...
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