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IL CASO DEL GIORNO

Per l’attività di allevamento, criteri di calcolo fermi al 2006

/ Arianna ZENI

Mercoledì, 23 gennaio 2013

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Il reddito agrario (artt. 32-35 del TUIR):
- è attribuibile ai soggetti (possessori o affittuari del fondo) che svolgono attività agricole sul terreno, direttamente o avvalendosi del lavoro di dipendenti;
- esprime la componente della redditività media ordinaria del terreno imputabile al capitale d’esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti delle potenzialità del fondo, nell’esercizio di attività agricole su di esso;
- è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di coltura secondo le norme della legge catastale (art. 3 del DPR 604/73).

Con riferimento all’allevamento di animali, si genera reddito agrario soltanto se svolto con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno.
È quindi necessario ...

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