Per l’attività di allevamento, criteri di calcolo fermi al 2006
Per determinare il reddito generato da tale attività, valgono ancora i coefficienti stabiliti dal DM del 20 aprile 2006
Il reddito agrario (artt. 32-35 del TUIR):
- è attribuibile ai soggetti (possessori o affittuari del fondo) che svolgono attività agricole sul terreno, direttamente o avvalendosi del lavoro di dipendenti;
- esprime la componente della redditività media ordinaria del terreno imputabile al capitale d’esercizio ed al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti delle potenzialità del fondo, nell’esercizio di attività agricole su di esso;
- è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di coltura secondo le norme della legge catastale (art. 3 del DPR 604/73).
Con riferimento all’allevamento di animali, si genera reddito agrario soltanto se svolto con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno.
È quindi necessario ...
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