Nullo l’accertamento senza l’atto richiamato
Stando all’attuale quadro normativo e alla giurisprudenza di legittimità, la nullità scatta qualora gli atti non siano allegati all’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento è nullo se ad esso non sono allegati gli atti richiamati in motivazione, anche se conoscibili dal contribuente. È quanto emerge dall’analisi del quadro normativo vigente e dal più recente orientamento della Suprema Corte.
Le disposizioni di riferimento sono, innanzitutto, quelle relative alla motivazione degli avvisi di accertamento, ovvero l’art. 42, comma 2 del DPR 600/1973 e, ai fini IVA, l’ art. 56, comma 5 del DPR 633/1972, in base ai quali, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. In caso di violazione dell’obbligo di allegazione, è prevista la nullità
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