ACCEDI
Mercoledì, 25 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Nullo l’accertamento senza l’atto richiamato

/ Alessandro BORGOGLIO

Sabato, 19 gennaio 2013

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’avviso di accertamento è nullo se ad esso non sono allegati gli atti richiamati in motivazione, anche se conoscibili dal contribuente. È quanto emerge dall’analisi del quadro normativo vigente e dal più recente orientamento della Suprema Corte.

Le disposizioni di riferimento sono, innanzitutto, quelle relative alla motivazione degli avvisi di accertamento, ovvero l’art. 42, comma 2 del DPR 600/1973 e, ai fini IVA, l’ art. 56, comma 5 del DPR 633/1972, in base ai quali, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. In caso di violazione dell’obbligo di allegazione, è prevista la nullità

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU