Impossibile l’applicazione retroattiva del «nuovo» redditometro
Nel videoforum 2013, l’Agenzia ha fornito chiarimenti anche su Redditest e ruolo dei beni promiscui nella ricostruzione del reddito
Non applicabilità retroattiva delle nuove disposizioni in materia di redditometro, rilevanza ai fini della ricostruzione del reddito complessivo dei beni dell’imprenditore o del lavoratore autonomo per la parte non riferibile all’attività ovvero su base forfetaria, ruolo del Redditest di mero orientamento sulla congruità fiscale. Sono queste le indicazioni che l’Agenzia delle Entrate ha fornito in occasione del videoforum organizzato da Italia Oggi il 17 gennaio, in risposta ai quesiti formulati sul decreto del 24 dicembre 2012 che, come noto, ha dato attuazione alle nuove disposizioni contenute nell’art. 38 del DPR n. 600/1973 in materia di redditometro.
Un quesito ha riguardato la possibile applicazione del “nuovo” redditometro in luogo del “vecchio” ...
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