Niente reclamo se si contesta l’omessa notifica di atto impositivo presupposto
Non dovrebbe sussistere l’obbligo per il contribuente che vuole solo eccepire la nullità dell’atto messo dall’Agente della riscossione per tale omissione
Nell’ambito del procedimento di reclamo-mediazione, è meritevole di approfondimento, vista la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9 del 19 marzo 2012, il coordinamento tra l’obbligatorietà del reclamo, per le liti di valore non superiore a 20mila euro, e l’art. 19, comma 3, secondo periodo del DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.
L’Agenzia delle Entrate, al § 1.1 della citata circolare n. 9, sulla base del tenore letterale dell’art. 19, comma 3, secondo periodo del DLgs. n. 546/1992, sostiene che il contribuente sia tenuto a presentare ...
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