Esclusi dalla Tobin tax i trasferimenti di OICR e SICAV
L’esclusione si applica anche alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle negoziazioni ad alta frequenza
L’imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi non trova applicazione sulla vendita di titoli di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile (SICAV).
La disposizione è contenuta al comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in consultazione sul sito del MEF.
Ma andiamo con ordine. Il comma 491 dell’articolo 1 della L. 228/2012 (Legge di stabilità) prevede l’applicazione di un’imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza ...
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