L’abuso del diritto non può rafforzare l’antieconomicità
In un caso analizzato dalla Cassazione, l’inattendibilità della posta contabile era comprovata dall’obiettiva antieconomicità del comportamento
Il congelamento del credito vantato dalla controllante nei confronti della controllata e il patto di postergazione con l’istituto bancario, creditore della seconda, generano gli effetti economici di un vero e proprio finanziamento a lungo termine a favore della controllata, con presunzione di onerosità al tasso legale e tassazione degli interessi in capo alla controllante: questo è quanto ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 2908 del 2013.
La soluzione prospettata dalla Corte dimentica una delle simmetrie che caratterizzano la tassazione analitico-contabile: in caso di finanziamento con capitale di debito, gli interessi sono deducibili per il soggetto erogante e imponibili in capo al percettore. Si realizza così un semplice spostamento di materia imponibile tra due soggetti, senza ...