Nel nuovo redditometro, il contradditorio dovrà essere un confronto effettivo
Lo si desume da quanto stabilito dalla Provinciale di Genova, che compie un’articolata ricognizione su natura e funzione dello strumento
Mentre il nuovo redditometro “scalda i motori”, si susseguono sentenze dei giudici di merito che precisano, talvolta ridisegnano, i caratteri e la portata del vecchio strumento, con un occhio, però, chiaramente rivolto al nuovo.
Ciò è quanto accade con la sentenza n. 49/13/13 della C.T. Prov. di Genova, chiamata a risolvere una controversia occasionata da un accertamento sintetico ex art. 38 del DPR n. 600/73 per l’anno 2006, che utilizzava gli indici e i coefficienti presuntivi di maggior reddito di cui ai DM 10 settembre 1992 e DM 19 novembre 1992, segnatamente integrati, nel caso di specie, dal possesso di un cavallo.
Al di là della soluzione adottata – che, per inciso, desta qualche perplessità – la sentenza compie un’articolata ricognizione sulla natura e sulla funzione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41