Relazione dell’attestatore invalidabile se mancano i requisiti di indipendenza
Il difetto può essere fatto valere da ogni soggetto interessato alla soluzione della crisi
Il professionista, nominato dal debitore, attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di risanamento o del concordato preventivo – o dell’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – deve possedere, come illustrato in un precedente commento, alcuni specifici requisiti (art. 67, comma 3, lett. d) del RD n. 267/1942):
- iscrizione nel Registro dei revisori legali dei conti;
- sussistenza dei presupposti per la nomina a curatore fallimentare di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) e b) L. fall.;
- indipendenza.
I principali effetti della carenza di uno dei predetti presupposti sono stati esaminati dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la circolare n. 30/IR dell’11 febbraio 2013: ...
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