L’INPS spiega le modalità di rilascio del CUD
Con la circolare n. 32 di ieri, l’INPS ha illustrato le nuove modalità di rilascio del CUD.
Innanzitutto, l’Istituto precisa che, in ossequio alle recenti disposizioni legislative previste sia per la riduzione della spesa pubblica che per la telematizzazione dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, a decorrere dal 2013, rilascerà la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati, ai soggetti per i quali assolve alla funzione di sostituto d’imposta, attraverso il canale telematico.
Quindi, con riferimento all’obbligo di trasmissione del CUD entro il 28 febbraio dell’anno d’imposta successivo a quello cui i redditi si riferiscono, l’INPS, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1, comma 114 della L. n. 228/2012, da quest’anno assolverà allo stesso rendendo disponibile il CUD in modalità telematica.
Resta comunque nella facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.
Fatta questa premessa, la circ. 32/2012 illustra le istruzioni operative e le modalità attuative relative alla trasmissione telematica del CUD, in relazione a:
- fornitura telematica del CUD;
- modalità alternative per ottenere il CUD (sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto; postazioni informatiche self service; posta elettronica; centri di assistenza fiscale; uffici postali; sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero; spedizione del CUD al domicilio del titolare);
- modalità di rilascio CUD a chi non è titolare;
- campagna informativa. (Redazione)
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941