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NOTIZIE IN BREVE

Conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50%, differito il termine del versamento

/ REDAZIONE

Venerdì, 1 marzo 2013

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Con il messaggio n. 3678 di ieri, l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni e comunicato il differimento del termine del versamento in relazione al conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50% ex lege n. 297/1982 nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello.

Innanzitutto, l’INPS ricorda che, nella circ. 151/2012, stato sviluppato, tra l’altro, il tema della restituzione del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, della L. 297/1982 (0,50%), da parte delle aziende ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche e integrazioni.

L’Istituto, poi, osserva che la materia, stante la sua complessità operativa e gestionale, non era stata precedentemente affrontata in considerazione della natura sperimentale dell’incentivo in trattazione, divenuto strutturale solamente a seguito della previsione contenuta nella riforma del mercato del lavoro (art. 4, comma 28 della L. 92/2012).
Avuto riguardo ai profili giuridici, non appare in discussione né l’impianto della norma, né le conseguenze che ne derivano sugli oneri aziendali, trattandosi, peraltro, di principi costantemente ribaditi dall’Istituto (da ultimo, si veda la circ. n. 70/2007).

Fermo restando, quindi, quanto affermato nella citata circ. n. 151/2012, per semplificare gli adempimenti che fanno capo ad aziende e intermediari, l’INPS ha stabilito che le differenze di TFR – divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n. 297/1982 – potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio.
A regime, il versamento dovrà intervenire nell’anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell’incentivo, ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti.

Con riferimento, invece, alle nuove modalità di rilascio del CUD, fissate dalla circ. 32/2013, con il messaggio n. 3682 l’INPS ha reso noto di aver attivato il numero verde 800.434320, dedicato alla richiesta di spedizione del CUD al proprio domicilio. Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa. Per le chiamate da telefoni cellulari, è disponibile il numero 06.164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.
Il servizio, attivo 24 ore in modalità automatica, è supportato dagli operatori del Contact Center dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14. (Redazione)

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