Deducibile il recupero di rifiuti pericolosi senza autorizzazione
Non trattandosi di reato, ma di contravvenzione, opera il «nuovo» art. 8 del DL 16/2012
I costi sostenuti per il recupero di rifiuti speciali pericolosi, senza la necessaria autorizzazione, sono deducibili dal reddito d’impresa, trattandosi di una contravvenzione, per effetto dell’applicazione retroattiva del “nuovo” art. 8 del DL n. 16/2012. Così si è espressa la Cassazione, con la sentenza n. 5342 depositata ieri, respingendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, l’impresa aveva recuperato rifiuti speciali senza la necessaria autorizzazione. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione, con avviso di accertamento riferito al periodo d’imposta 2003, i relativi costi ritenuti indeducibili (nonché l’IVA, ritenuta indetraibile), ai sensi dell’art. 14 commi 4 e 4-bis della L. 537/97, poiché considerati ...
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