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IMPRESA

Il dissesto come evento della bancarotta per distrazione non convince

Dopo la sentenza 47502/2012, la Cassazione non conferma la ricostruzione del dissesto quale evento del reato in rapporto causale con la condotta

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 5 marzo 2013

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9845 del 1° marzo 2013, ha precisato le principali caratteristiche della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui all’art. 216, comma 1, n. 1 del RD 267/42, alla luce di numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità.

È stato, in primo luogo, evidenziato come la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione richieda l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa. Accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell’impresa che non obbedisce – per quel che concerne il delitto in questione – alla qualificazione in termini di prova ex art. 2710 c.c. (in ordine all’efficacia ...

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