Forma del bilancio da individuare con prudenza
Passaggio all’abbreviato dal rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in cui non sono superati per la seconda volta almeno due dei limiti
La disciplina civilistica stabilisce che la società che non ha emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati può redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata, purché, nell’anno di costituzione, o per due periodi amministrativi consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti (art. 2435-bis, comma 1 c.c.):
- totale dell’attivo patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Nel caso dell’impresa di nuova costituzione, il possesso dei requisiti, come anticipato, deve essere rispettato nel primo esercizio di attività; qualora la durata dello stesso sia inferiore ai dodici mesi, si dovrebbe ritenere che, stando al tenore letterale della disposizione,
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