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CONTABILITÀ

Forma del bilancio da individuare con prudenza

Passaggio all’abbreviato dal rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in cui non sono superati per la seconda volta almeno due dei limiti

/ Michele BANA

Giovedì, 7 marzo 2013

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La disciplina civilistica stabilisce che la società che non ha emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati può redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata, purché, nell’anno di costituzione, o per due periodi amministrativi consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti (art. 2435-bis, comma 1 c.c.):
- totale dell’attivo patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Nel caso dell’impresa di nuova costituzione, il possesso dei requisiti, come anticipato, deve essere rispettato nel primo esercizio di attività; qualora la durata dello stesso sia inferiore ai dodici mesi, si dovrebbe ritenere che, stando al tenore letterale della disposizione,

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