Società di comodo: le perdite pregresse non compensano il reddito minimo
L’utilizzo in compensazione è possibile solo qualora il reddito effettivo sia superiore al minimo, con un tetto pari all’80% del reddito imponibile
Nella redazione del modello UNICO 2013 e nei calcoli per la determinazione del carico fiscale per il periodo d’imposta 2012, assume rilevanza la corretta gestione del riporto a nuovo delle perdite. In particolare riguardo a due fatti nuovi che vanno analizzati attentamente:
- l’applicazione dello status di società di comodo per perdite sistemiche che debutta nel 2012, anno in cui, se il reddito dichiarato fosse superiore al minimo, si porrebbe il problema di come scomputare le perdite pregresse;
- il riflesso delle “nuove perdite” generate dall’istanza di rimborso IRAP e del loro possibile utilizzo nel modello UNICO 2013, anche alla luce di una recente tesi innovativa proposta dalla Cassazione con l’ordinanza n. 16333 del 26 settembre 2012.
Tra le conseguenze ...
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