In presenza di crediti verso il fallito, valore da verificare
L’iscrizione in bilancio deve risultare da elementi oggettivi, privi di interferenze fiscali
L’art. 2426, comma 1, n. 8) c.c. stabilisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio sulla base del valore presumibile di realizzazione, ovvero quello nominale rettificato, tra l’altro, delle perdite per inesigibilità.
Tale decremento è operato mediante l’accantonamento – imputato alla voce B)10)d) del Conto economico – ad un apposito fondo svalutazione, da adeguare in ogni esercizio, per effetto delle perdite di inesigibilità che possono essere ragionevolmente previste, rispetto ai crediti esposti nell’attivo dello Stato patrimoniale; il principio contabile OIC 15 (par D.II.a.) ritiene, infatti, che le eventuali perdite debbano essere imputate al Conto economico dell’esercizio in cui si possono oggettivamente attendere, nel rispetto dei principi di prudenza
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