Bancarotta per dissipazione dovuta alla consapevole diminuzione del patrimonio
La Suprema Corte ha ribadito che, per integrare tale fattispecie, la diminuzione deve avvenire per scopi estranei all’impresa
La bancarotta per dissipazione (art. 216, comma 1, n. 1 L. fall.) è integrata dalla consapevole diminuzione del patrimonio della società fallita per scopi del tutto estranei all’impresa.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione, con la sentenza n. 18833 depositata ieri, 29 aprile.
Nel caso di specie, all’amministratore della società fallita si era contestato il reato fallimentare per avere acquisito, disponendo del patrimonio della stessa, quote di partecipazione in una diversa società, con attività del tutto eccentrica rispetto all’oggetto sociale della prima.
Nei gradi di merito, era stata affermata la penale responsabilità dell’amministratore per il reato di bancarotta, riconducendo a dissipazione l’irrazionalità dell’operazione per l’errata valutazione ...
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