Nell’attuale fase di stallo, pare ovvia la riduzione del contributo al CNDCEC
Gentile Redazione,
noi, il nostro compito, l’avevamo svolto. I Presidenti dei Consigli di ogni Ordine territoriale avevano convocato i Consiglieri per l’elezione del CNDCEC in carica per il periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2016. Le operazioni di voto si sono svolte il 15 ottobre 2012. I risultati elettorali sono stati riportati in apposito verbale delle operazioni elettorali, corredato dai richiesti allegati. Al termine delle operazioni elettorali, i Presidenti degli ODCEC avevano provveduto a trasmettere i risultati elettorali (nonché tutti i dati richiesti) alla Commissione ministeriale di cui al comma 13 dell’art. 68 del DLgs. 139/2005.
Fin qui la diligenza di tutte le cariche istituzionali degli Ordini locali (Presidenti, Vicepresidenti, segretari, Consiglieri) ch,e in rappresentanza dei propri iscritti (circa 114.000) e in ossequio a disposizioni normative – D.Lgs. 139/2005, decreti ministeriali, linee guida ecc. – avevano espresso la propria preferenza per eleggere i componenti del massimo organo di categoria, il Consiglio nazionale.
A questo punto, la Commissione ministeriale avrebbe dovuto “procedere allo scrutinio”, esaminare le delibere e procedere alla proclamazione degli eletti. Così non è stato. Infatti, il Ministero ha sciolto il CNDCEC, attraverso un provvedimento di commissariamento emanato – si legge in un comunicato – “al fine di mantenere quella affidabilità che i commercialisti italiani hanno meritatamente acquisito e consolidato”. Il provvedimento – si legge nella nota – si è reso necessario a causa della forte tensione esistente tra le due liste in competizione per il rinnovo del Consiglio nazionale, ben oltre la fisiologica contrapposizione elettorale, sfociata in un reciproco contenzioso dinanzi all’autorità giudiziaria.
Quasi a dire che un’eccessiva litigiosità e i ricorsi presentati legittimino uno scioglimento di un organo istituzionale.
Inoltre, il provvedimento di commissariamento del CNDCEC nasceva – secondo l’orientamento ministeriale – dall’urgenza di far cessare il clamore mediatico e le conseguenti ripercussioni negative sull’immagine della categoria. Tuttavia, tale provvedimento, definito da più parti affrettato e inopportuno, ha sortito un effetto diametralmente opposto, amplificando i dissidi all’interno della categoria e causando una vertiginosa caduta di immagine che francamente non meritiamo. Non penso che questo provvedimento abbia contribuito a distendere gli animi. Anzi, al contrario, oltre a non tener conto della diligenza sopra richiamata delle cariche istituzionali locali nel rispettare tutto l’iter per il rinnovo del CNDCEC, credo che sia stato fonte di ulteriore litigiosità, tra parole, nomine, dimissioni e remissioni di mandati.
In un clima così teso, considerato che ogni ulteriore ritardo non può che acuire le contrapposizioni, i dissensi e malcontenti, è lecito chiedersi se non sia il caso di sollecitare la Commissione elettorale a procedere al conteggio dei voti e alla conseguente proclamazione degli eletti, ponendo finalmente fine all’estenuante vicenda delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale e, soprattutto, dando una rappresentanza ad una categoria che non merita assolutamente lo stato in cui si trova. In un modo o nell’altro, qualunque risultasse lo schieramento proclamato, esso sarà sicuramente rappresentativo e capace di interpretare le esigenze di tutti gli iscritti per ridare lustro e dignità all’intera categoria.
La naturale conseguenza del commissariamento è stata una lunga fase di stallo e inattività (ad oggi non ancora conclusa) del massimo organo istituzionale. Eventi formativi non accreditati, carenza di eventi di animazione territoriale, ricorsi pendenti privi di giudicato, incertezza sul futuro dell’Istituto di Ricerca, organizzazione del Congresso IFAC ecc. Unica certezza sarà la riduzione del contributo annuale da versare al CNDCEC. Tale riduzione rappresenta una semplice applicazione della legge e di una disposizione regolamentare. Infatti, l’art. 29, lett. h) del DLgs. 139/2005 attribuisce al Consiglio nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali. Il regolamento per la riscossione dei contributi prevede, all’art. 3, che il CNDCEC determini la misura del contributo posto a carico degli iscritti per le spese del proprio funzionamento, demandandone la riscossione ai Consigli degli Ordini territoriali.
Ebbene, considerato il mancato funzionamento riscontratosi almeno fino ad oggi (altra evidente conseguenza del provvedimento di commissariamento) appare ovvia una riduzione del contributo annuale almeno in proporzione al periodo di mancato funzionamento.
Giovanni Prisco
Presidente ODCEC Nola
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