Ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo, interessi di mora rivisti
Con la circ. n. 68/2013, l’INPS ha precisato la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Si ricorda che l’art. 30 del DPR 602/73 dispone l’applicazione di tali interessi di mora a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, a un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012, con effetto dal 1° ottobre 2012, detta misura era stata fissata al 4,5504% in ragione annuale.
Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia fissato annualmente, l’Agenzia, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento del 4 marzo 2013, ha disposto l’incremento della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,2233% in ragione annuale.
La variazione decorre dal 1° maggio 2013.
In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9 dell’art. 116 della L. 388/2000.
Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall’art. 116, comma 8, lett. a) e b) senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del DPR 602/73.
Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell’art. 116 è fissata al 5,2233% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2013. (Redazione)
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