Società pubbliche «in house» escluse dal fallimento
L’attività esercitata, infatti, non ha natura industriale e commerciale
Il Tribunale di Palermo, con la pronuncia 8 gennaio 2013, n. 99, ha ritenuto esente dalle procedure concorsuali una spa interamente partecipata dal Comune, avente a oggetto la gestione di servizi strumentali e di servizi pubblici locali a rilevanza economica in favore, in via esclusiva, dell’ente locale socio.
Già in passato, la giurisprudenza di merito era pervenuta alla medesima conclusione, sul presupposto che la società pubblica, pur essendo un ente privato nella forma, andrebbe sostanzialmente assimilato a un ente pubblico, in quanto tale sottratto espressamente al fallimento dall’art. 1 L.fall. (RD 267/42), in presenza di determinati requisiti, da accertare caso per caso (svolgimento della maggior parte dell’attività in favore dell’ente pubblico; mancata vocazione
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