Prima casa, non per tutte le dichiarazioni false scatta la decadenza
Non si applica la sanzione ove sia stata dichiarata falsamente la residenza nel Comune
La decadenza dall’agevolazione prima casa, applicata in relazione ad un determinato acquisto immobiliare soggetto ad imposta di registro o ad IVA, comporta l’obbligo di corrispondere:
- la differenza tra l’imposta pagata in misura ridotta e l’imposta dovuta in misura piena;
- l’applicazione della sanzione nella misura del 30% dell’imposta non pagata;
- la corresponsione degli interessi di mora sulla differenza tra l’imposta versata alla registrazione dell’atto e quella effettivamente dovuta.
Le ipotesi di decadenza che determinano le conseguenze sopra indicate sono individuate dal quarto comma della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Tale norma, infatti, pur non utilizzando espressamente il termine “decadenza”, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41