Deducibili IRPEF le spese sostenute dal coniuge separato per l’abitazione dell’ex
Le spese sostenute dal coniuge separato per l’immobile di abitazione dell’ex moglie e del figlio sono deducibili ai fini IRPEF. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 13029 di ieri, accogliendo il ricorso di un contribuente.
In base all’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR – si legge nell’ordinanza – sono deducibili dal reddito gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Per la Suprema Corte, inoltre, le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 156 c.c., poiché la disponibilità di un’abitazione rappresenta elemento essenziale per la vita di un soggetto.
Il contributo-casa – conclude la Cassazione – è periodico e corrisposto al coniuge stesso, oltre a essere determinato dal giudice. (Redazione)
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