Verifica «critica» dell’esistenza di perdita fiscale
La lettura della circ. 1/2013 dell’Agenzia delle Entrate non sarebbe coerente con il tenore letterale delle disposizioni normative
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 1/2013, “ai fini della verifica della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato”.
Secondo il riportato chiarimento, quindi, se nell’ambito del triennio di osservazione (che per il periodo d’imposta 2012 è costituito dai periodi che vanno dal 2009 al 2011), la società in perdita si è adeguata, in almeno uno dei tre predetti periodi, al reddito imponibile minimo (dopo aver verificato il mancato superamento del test di operatività in base al confronto ...