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Avviamento «derivativo» deducibile anche con una nuova cessione d’azienda

Secondo la Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate deve adeguatamente motivare il vantaggio indebito della sequenza degli atti

/ Gianluca ODETTO

Giovedì, 4 luglio 2013

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Con la sentenza n. 16684 depositata il 3 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha legittimato la deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento anche se, nel frattempo, la società accertata aveva proceduto a ritrasferire a terzi i beni acquisiti in forza di una precedente cessione d’azienda con una serie di contratti che, a loro volta, sono stati riqualificati come cessione d’azienda.

Nel caso giunto a sentenza, in particolare, la società A (ricorrente) aveva acquisito un’azienda industriale dalla società X, ed aveva successivamente effettuato una serie distinta di cessioni nei confronti della società Z (macchinari, attrezzature, magazzino, beni immateriali) che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto essere una cessione d’azienda “frazionata”.

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