Avviamento «derivativo» deducibile anche con una nuova cessione d’azienda
Secondo la Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate deve adeguatamente motivare il vantaggio indebito della sequenza degli atti
Con la sentenza n. 16684 depositata il 3 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha legittimato la deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento anche se, nel frattempo, la società accertata aveva proceduto a ritrasferire a terzi i beni acquisiti in forza di una precedente cessione d’azienda con una serie di contratti che, a loro volta, sono stati riqualificati come cessione d’azienda.
Nel caso giunto a sentenza, in particolare, la società A (ricorrente) aveva acquisito un’azienda industriale dalla società X, ed aveva successivamente effettuato una serie distinta di cessioni nei confronti della società Z (macchinari, attrezzature, magazzino, beni immateriali) che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto essere una cessione d’azienda “frazionata”.
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