Nelle sas, trasferimento delle quote dell’accomandante subito efficace
Le condizioni richieste dalla legge o dallo statuto operano solo ai fini dell’opponibilità della cessione alla società
Nelle società di persone, il consenso degli altri soci o, comunque, il realizzarsi delle condizioni eventualmente previste dall’atto costitutivo per il trasferimento della partecipazione sociale non incide sul perfezionamento e sulla validità del contratto traslativo ad effetti reali – che acquista efficacia immediata tra le parti, esclusivamente sulla base del loro reciproco consenso – ma opera ai soli fini dell’opponibilità della cessione alla società, quale mera conditio juris.
Le suddette condizioni possono, dunque, realizzarsi dopo l’atto di vendita, ed anche dopo la dichiarazione di fallimento (e la conseguente esclusione di diritto dalla società) del socio cessionario: infatti, se la stipulazione è avvenuta quando costui ancora godeva della propria capacità di agire ...
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