Riduzione «reale» del capitale di srl da motivare
Il Tribunale di Verona ritiene necessario tale adempimento per contemperare le ragioni dei soci e dei creditori sociali
Ai sensi dell’art. 2482 c.c., la riduzione volontaria (“reale” o “effettiva”) del capitale sociale di srl può avere luogo, nel rispetto del minimo legale di 10.000 euro, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia luogo
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