Avvisi bonari, sanzioni ridotte entro i 30 giorni dalla comunicazione «definitiva»
I giudici veneziani respingono la tesi erariale, che intende computare il periodo dalla successiva comunicazione solo se dà ragione al contribuente
Con la sentenza 61 del 2013, la Commissione tributaria regionale di Venezia Mestre dimostra l’importanza e vitalità della giurisprudenza di merito, su una questione che ha contemporaneamente sia grande rilievo pratico che concettuale.
Si trattava di una questione di avviso bonario (comunicazione di irregolarità), seguito da “controdeduzioni” del contribuente, non accolte dall’Ufficio, che provvedeva a iscrivere a ruolo il tributo dovuto, con le sanzioni nella misura del 30%. Il punto interessante era che, nelle more, entro i trenta giorni dal ricevimento della “risposta negativa” dell’Ufficio alle controdeduzioni, il contribuente aveva fatto acquiescenza, pagando il tributo e la sanzione nella misura ridotta del 10%.
Ricevuta la cartella, il contribuente ...
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