Contestazioni IVA all’attività di «compro oro» con due linee difensive
La prima si fonda sulla mancanza di prove sullo stato degli oggetti ceduti, la seconda sulle prerogative soggettive e oggettive del soggetto destinatario
Sulla spinosa questione della corretta applicazione dell’IVA (reverse charge – regime del margine) in materia di cessione di oggetti preziosi usati e/o avariati effettuata dai “compro oro” alle fonderie, va sempre rafforzandosi un atteggiamento difensivo fondato su due orientamenti:
- mancanza di prove sullo stato degli oggetti ceduti;
- prerogative soggettive ed oggettive del soggetto destinatario (destinazione esclusiva e incondizionata degli oggetti a fusione con successiva produzione di materiale industriale e/o oro da investimento).
Infatti, sia gli organi amministrativi (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) che giudiziari (Commissioni tributarie) si vedono recriminare contestazioni mirate sia al riconoscimento dello stato di oggettiva indimostrabilità sulla determinazione ...
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