Per il registro, masse plurime da considerare separatamente
Nella divisione simultanea della comunione «plurima», le assegnazioni che superino la quota di diritto sono tassate come permute
Si configura il fenomeno delle c.d. “masse plurime” quando gli stessi soggetti risultino comproprietari di più beni derivanti da titoli originari diversi.
Si pensi, ad esempio, al caso di Tizio e Caio, che dopo aver ereditato dal padre Sempronio un determinato immobile, ne acquistino un altro per atto inter vivos, in comproprietà. Oppure, si pensi al caso in cui Tizio, Caio e Sempronio acquistino in comunione pro indiviso, con quote uguali, in momenti diversi e con tre atti diversi, tre diversi immobili.
In tal caso – spiega l’Agenzia nella circ. n. 18/2013 – ogni titolo di acquisto determina una comunione a sé. Ove si proceda alla divisione, quindi, non si ha una sola divisione, bensì tanti negozi quanti sono i titoli originari.
Vi è, però, un’ipotesi che fa eccezione ...
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