Con il reclamo, depotenziata la tutela in pendenza di giudizio
Per Equitalia, non può essere utilizzata la procedura di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012
La tutela del contribuente rischia di essere minata ove l’iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio, manifestata nella cartella di pagamento, non rispetti la modalità di riscossione frazionata ai sensi dell’art. 68 del DLgs. 546/92 ovvero dell’art. 15, del DPR 602/73. Ove infatti il valore della lite fosse inferiore o uguale ai 20.000 euro, e la cartella esente da vizi propri, al contribuente non rimarrebbe che la via del reclamo ex art. 17-bis del DLgs. 546/92, con il risultato che la sospensione degli effetti dell’atto spetterebbe esclusivamente all’Amministrazione finanziaria (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 9 del 2012); tuttavia, nel caso in cui il contribuente provasse l’illegittimità degli importi e l’Amministrazione non procedesse
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