Valutazione specifica degli elementi certi e precisi per le perdite su crediti
Rilevano anche i pignoramenti negativi, le note dei legali e le relazioni delle agenzie di recupero
Relativamente ai debitori non assoggettati a procedure concorsuali o ad accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, l’art. 101, comma 5 del TUIR stabilisce, in termini generali, che la perdita su crediti che non sia di modesta entità è deducibile dal reddito d’impresa soltanto se risulta da elementi certi e precisi, ovvero è preventivamente dimostrata la certa e definitiva sussistenza della stessa.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la deduzione dal reddito d’impresa deve intendersi ammessa quando la perdita su crediti diviene definitiva, escludendo dunque ogni elemento valutativo e presuntivo (circ. n. 39/2002, § 3): in particolare, la “definitività” della perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l’eventualità che in futuro ...
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