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Sabato, 18 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Allo studio nuove agevolazioni per il trasferimento in Italia di pensionati

Il proposto art. 24-quater del TUIR si rivolge ai titolari di pensioni erogate da enti previdenziali italiani

/ Gianluca ODETTO

Sabato, 18 aprile 2026

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È stata avviata presso la Commissione Finanze del Senato la discussione sul disegno di legge AS 1495 (rubricato “Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati”), il quale introdurrebbe una nuova agevolazione, di carattere permanente, per il trasferimento in Italia delle persone fisiche.

Il beneficio verrebbe istituito con il nuovo art. 24-quater del TUIR e sarebbe riservato, come il gemello art. 24-ter (questo pienamente in vigore) ai titolari di redditi da pensione, differenziandosi però da quest’ultimo in quanto presuppone che la persona che si trasferisce in Italia sia titolare non di una pensione estera, ma di una pensione italiana (si menzionano, infatti, i redditi da pensione di cui all’art. 49 comma 2 del TUIR erogati da enti previdenziali italiani, pubblici e privati).

Nella Relazione illustrativa alla discussione in Commissione è stato rilevato che questi soggetti si ritrovano, allo stato attuale, privi della possibilità di beneficiare di agevolazioni per il rientro: l’art. 24-ter del TUIR, infatti, presuppone che la persona percepisca una pensione di fonte estera, mentre l’art. 24-bis, teoricamente invocabile, di fatto lo è solo in casi molto limitati, posto che l’imposizione sostitutiva oggi prevista (300.000 euro annui) rende conveniente l’opzione solo se la pensione ha un importo almeno doppio.

Come nell’ambito dell’art. 24-ter del TUIR, si presupporrebbe una residenza estera di almeno cinque anni, ma l’opzione avrebbe un’efficacia temporale più estesa, durando ben sedici anni. In relazione ai Paesi di provenienza è però previsto un vincolo abbastanza significativo, essendo infatti l’agevolazione limitata alle persone che si trasferiscono in Italia da Paesi non appartenenti all’Unione europea.

Non è del tutto chiara la reale portata dello sconto fiscale. L’art. 24-quater del TUIR, nella formulazione proposta dal disegno di legge, contempla un’imposizione forfetaria sostitutiva del 4% (agevolazione consistente) sui redditi di qualunque categoria, anche prodotti all’estero (e anche qui l’agevolazione sarebbe consistente), con la precisazione però che i redditi beneficiano dello sconto “per la parte, totale o parziale, non già sottoposta a tassazione in Italia”; la formulazione della norma, che pare problematica e che potrebbe così portare a un ridimensionamento del bacino dei potenziali interessati, sarà presumibilmente oggetto di discussione nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge.

Nel testo della norma in discussione al Senato si prevede che l’imposta sia versata su base annuale e che gli effetti dell’opzione decadano in caso di omesso o carente versamento della stessa, salvo che la violazione sia sanata entro il termine per il versamento del saldo relativo all’annualità successiva.

Il nuovo art. 24-quater del TUIR supererebbe alcune limitazioni di carattere territoriale previste dal gemello art. 24-ter, introducendone però altre, sue proprie.
Per i titolari di pensione estera, infatti, l’imposta sostitutiva del 7% accordata sui redditi di fonte estera è condizionata al trasferimento del soggetto interessato in uno dei Comuni appartenenti alle Regioni del Centro-Sud, oppure in uno dei Comuni colpiti da determinati eventi sismici, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (soglia portata a 30.000 abitanti dall’art. 26 comma 1 della L. 34/2026, c.d. “legge PMI”, in vigore dal 7 aprile 2026).

Per il nuovo art. 24-quater del TUIR, invece, i trasferimenti potrebbero avvenire in qualunque Regione d’Italia, ma alla condizione che il Comune interessato sia incluso nelle aree intermedie, periferiche o ultraperiferiche della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e abbia una popolazione non superiore a 3.000 abitanti.
Si tratta dei Comuni a maggiore rischio di spopolamento, i quali, da quanto risulta, ricomprendono circa il 49% dei Comuni italiani; essi sono suddivisi nelle tre aree sopra richiamate a seconda del tempo di percorrenza per raggiungere il “centro di offerta di servizi” più vicino (tra 20 e 40 minuti per le intermedie, tra 40 e 75 minuti per le periferiche e oltre 75 minuti per le ultraperiferiche, nelle quali è più marcato il declino demografico).

Si tratta comunque di elaborazioni statistiche con un certo grado di variabilità, posto che ad esempio vi ricadono anche Comuni tutt’altro che in crisi economica, come i Comuni delle valli Gardena, Pusteria, Badia e Venosta della provincia di Bolzano, molti Comuni della Valle d’Aosta, o ancora Portofino.
In questo ultimo caso vi è una apposita norma di salvaguardia secondo cui non è causa di decadenza dall’opzione esercitata il superamento della soglia di 3.000 abitanti da parte dei Comuni rientranti nella SNAI a causa di un eventuale aumento della loro popolazione.

Si attende a questo punto l’evolversi dell’iter parlamentare per comprendere se la misura potrà andare avanti e, in caso affermativo, come la stessa si potrà rapportare, se modificata, alle altre agevolazioni presenti nell’ordinamento.

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