Legittimo il licenziamento per infedeltà anche in caso di danno potenziale
Secondo la Cassazione, per violare l’obbligo di cui all’art. 2015 c.c., basta la mera predisposizione di un’attività contraria agli interessi del datore
È legittimo il licenziamento, per violazione dell’obbligo di fedeltà, del dipendente che presenti una condotta di mera predisposizione di un’attività contraria agli interessi del datore di lavoro, anche solo potenzialmente produttiva di danno.
L’ha deciso la Cassazione, con la sentenza n. 19096 di ieri.
Il caso esaminato riguarda un lavoratore subordinato licenziato per aver avuto una partecipazione in una società svolgente attività concorrenziale rispetto a quella del datore, in violazione dell’art. 2105 c.c., in base al quale il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da
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