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LAVORO & PREVIDENZA

Indennità sostitutiva della reintegra anche per il licenziato rientrato a lavoro

La ripresa del servizio non conta, perché il lavoratore può esercitare la facoltà di optare solo dopo la sentenza d’illegittimità del licenziamento

/ Francesca TOSCO

Venerdì, 20 settembre 2013

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Il lavoratore illegittimamente licenziato che goda della “tutela reale” può esercitare la facoltà di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra solo dopo l’emanazione della sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, a nulla rilevando che, nelle more del giudizio, aderendo all’invito del datore di lavoro, abbia ripreso servizio.
È il principio di diritto affermato dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 21452, depositata ieri, 19 settembre 2013.

La norma che viene in considerazione è l’art. 18 della L. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”), nella parte in cui, dopo aver stabilito le conseguenze connesse, nell’ambito della tutela reale, all’accertamento ...

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