Indennità sostitutiva della reintegra anche per il licenziato rientrato a lavoro
La ripresa del servizio non conta, perché il lavoratore può esercitare la facoltà di optare solo dopo la sentenza d’illegittimità del licenziamento
Il lavoratore illegittimamente licenziato che goda della “tutela reale” può esercitare la facoltà di chiedere l’indennità sostitutiva della reintegra solo dopo l’emanazione della sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, a nulla rilevando che, nelle more del giudizio, aderendo all’invito del datore di lavoro, abbia ripreso servizio.
È il principio di diritto affermato dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 21452, depositata ieri, 19 settembre 2013.
La norma che viene in considerazione è l’art. 18 della L. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”), nella parte in cui, dopo aver stabilito le conseguenze connesse, nell’ambito della tutela reale, all’accertamento ...
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