Senza APE previste «soltanto» sanzioni amministrative
Stante la bozza del decreto «Fare-bis», la mancata allegazione non comporterebbe più la nullità dei contratti di compravendita o locazione
Dovrebbe trovare spazio nel decreto “Fare-bis” la tanto attesa norma volta a sopprimere la sanzione civilistica della nullità in caso di mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) all’atto pubblico di trasferimento o al contratto di locazione immobiliare (si veda “Attestazione energetica degli edifici tra ACE ed APE” del 10 agosto scorso).
In sede di conversione del DL n. 63/2013, con la L. n. 90/2013, in vigore dal 4 agosto 2013, infatti, sono stati introdotti gli obblighi di produrre l’APE (in sostituzione del “vecchio” attestato di certificazione energetica ACE) e di inserire nei relativi contratti la clausola dell’avvenuta consegna dell’APE anche per i trasferimenti di immobili a titolo gratuito
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