L’accertamento al liquidatore va notificato dalla Direzione provinciale competente
I giudici di Treviso optano per l’inesistenza dell’atto, posto che il domicilio fiscale divergeva da quello della società
Nelle società di capitali e con esclusivo riferimento all’IRES, i soci, gli amministratori e i liquidatori possono rispondere in proprio per i debiti fiscali antecedenti alla cancellazione della società, sempre che sussistano, o meglio che siano dimostrati dall’ente impositore i requisiti previsti dall’art. 36 del DPR 602/73 (ad esempio, per il liquidatore, tra l’altro, è richiesto che egli, nella soddisfazione dei creditori, abbia privilegiato soggetti che, secondo le norme del codice civile, non avrebbero dovuto essere preferiti al Fisco).
Il tema degli effetti della cancellazione della società è sempre molto attuale.
È palese che ora, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite (sentenza 6071/2013) confermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 198/2013), una ...
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