Cessione intracomunitaria, codice Ue del cliente da verificare
Non è sufficiente quanto comunicato dall’acquirente, ma deve essere diligentemente appurato
L’art. 50, comma 1, del DL 331/1993 riconosce, ai fini IVA, la qualificazione di “cessione intracomunitaria” alla vendita effettuata nei confronti di un cessionario e committente che abbia comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza: per accedere a tale regime, non basta, tuttavia, che l’esercente imprese, arti o professioni indichi tale numero nella documentazione relativa allo scambio comunitario. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 22178/2013 di ieri, precisando che occorre, invece, che il soggetto attivo dello scambio, in primo luogo, dia impulso ad un’apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario.
Diversamente, ...
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