Revisori quasi mai responsabili per condotte negligenti
Occorre sempre fornire la prova del nesso di causalità tra la condotta ed il danno patrimoniale patito dalla società
In caso di fallimento di una società, il relativo curatore, per far valere la responsabilità del revisore, è tenuto a fornire una prova rigorosa delle interrelazioni tra condotta negligente e danno; danno che comunque tende a coincidere con la sottovalutazione della società o con il compenso indebitamente erogato. Nel caso di incarico “volontario” di revisione, poi, il giudizio fornito in modo scorretto non può, per assenza di pubblicità, ritenersi la causa del danno patito da taluni creditori, in sostituzione dei quali non è comunque legittimato ad agire il curatore del fallimento.
Sono queste le interessanti precisazioni fornite dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 9914 dell’8 maggio scorso e che sarà oggetto di autorevole commento sul numero 12 di “Società e Contratti,