Responsabilità dei sindaci certa per i maggiori interessi sui debiti
Il mancato esercizio dei poteri che avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento rendono «in re ipsa» il nesso di causalità
In presenza dell’occultamento della perdita del capitale sociale per il tramite di indebite indicazioni di crediti al valore nominale e di partecipazioni al prezzo di acquisto, ed a fronte del mancato esercizio dei poteri sostitutivi, con conseguente prosecuzione dell’attività sociale ed aggravamento del dissesto, i sindaci rispondono del danno consistente nei maggiori interessi maturati sulle esposizioni debitorie della società fino alla “tardiva” dichiarazione di fallimento. Danno che, in ragione della difficoltà nei conteggi, può essere equitativamente liquidato prendendo in considerazione i tassi medi praticati all’epoca dei fatti. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23233 del 14 ottobre scorso.
Il curatore di una spa fallita agiva contro ...
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