Sospensione del termine da adesione dubbia per gli avvisi di liquidazione
Parte della giurisprudenza si limita ad una lettura solo formale del termine «accertamento»
In base al combinato disposto degli artt. 1 e 12 del DLgs. 218/97, è possibile affermare che l’adesione può essere stipulata per tutte le rettifiche relative alle imposte d’atto, ovvero all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e di donazione.
Emerge però un problema che è stato esaminato varie volte dalla giurisprudenza.
Il DLgs. 218/97 parla sempre di “accertamento”, quindi sorge il dubbio sulla possibilità di adesione per gli avvisi di liquidazione, che sono peraltro tipici delle imposte d’atto, il che, “a cascata”, può far sorgere il problema relativo alla tempestività del ricorso qualora non si ritenga operante la sospensione dei novanta giorni prevista dall’art. 12 del DLgs. 218/97.
Nel senso della sospendibilità ...
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